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DIFESE D’UFFICIO “Termine per la presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per mantenere l’iscrizione”.

Determinazioni della Commissione CNF “Difesa d’ufficio e patrocinio a Spese dello Stato” del 20 novembre 2015.

IL CNF HA TRASMESSO L’ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE CHE LA COMMISSIONE “DIFESA D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO” CHE SI RIPORTA DI SEGUITO:

 

 

OMISSIS

“La Commissione rileva che sono pervenuti da più Ordini quesiti volti a conoscere quale sia il termine entro il quale gli avvocati che sono stati automaticamente iscritti nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio a far data dal 20 febbraio 2015 (data di entrata in vigore del d. lgs n. 6/2015 ) dovranno presentare la necessaria documentazione finalizzata al mantenimento della iscrizione in detto elenco cosi come previsto dall’articolo 29 comma 1-quater delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

All’esito della discussione la Commissione, viste le richieste pervenute ed esaminati i riferimenti normativi conferenti nonché valutate le ragioni strettamente organizzative-gestionali, ritiene, in sede di prima applicazione della normativa e comunque in via del tutto straordinaria, di poter stabilire che sia gli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che gli avvocati inseriti successivamente in detto elenco ai sensi degli artt. 29, comma 1-ter e 6 del Regolamento interno CNF, dovranno presentare la documentazione  volta a comprovare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.”

OMISSIS

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE E’ COMUNQUE DISPONIBILE A RICEVERE ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2016 LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO PRECEDENTE, DA INTEGRARE ENTRO IL 31.12.2016 AL FINE DI EVITARE QUALSIVOGLIA FUTURA DIVERSA ESEGESI PIU’ CONFORME ALLA LETTERA DELLA NORMA.

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2017-05-05T15:16:41+02:0015 12 2015|
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