L’Ordine degli Avvocati
Le funzioni ed i servizi dell’Ordine forense consistono, come recita l’art. 14 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella:
- Gestione, vigilanza e revisione degli albi e degli elenchi dei propri iscritti;
- Vigilanza sul rispetto degli obblighi professionali;
- Gestione e controllo sullo svolgimento della pratica forense;
- Redazione di pareri in ordine alla liquidazione degli onorari nei casi normativamente previsti
- Mediazione in ipotesi di controversie fra gli iscritti all’Ordine, nonché tra gli stessi iscritti ed i loro mandanti;
- Formazione ed aggiornamento professionale;